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Definizione agevolata delle liti tributarie con il Comune di Bari, approvato il nuovo regolamento

C'è il sì della giunta. D'Adamo: «Un'importante opportunità sia per l'amministrazione sia per il debitore»

È stata approvata oggi in giunta la proposta di regolamento che sarà sottoposta al Consiglio comunale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con l'amministrazione, nelle more di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) che prevede all'art. 1, la possibilità per i Comuni di disporre, entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte processuale il Comune o un suo ente strumentale in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, ossia il 1 gennaio 2023 (compreso).

Con questo provvedimento l'amministrazione disciplinare le procedure e le modalità di definizione agevolata delle liti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento e favorire l'adesione da parte di tutti i debitori.

«La definizione agevolata - spiega l'assessore al ramo Alessandro D'Adamo - rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di introitare maggiori entrate tributarie eliminando un contenzioso annoso e defatigante, sia per il debitore, considerata la possibilità di pagare l'imposta al netto, senza sanzioni o interessi, e in casi di giudizi in corso, comunque, ottenere una riduzione anche significativa di quanto dovuto, in un contesto socio-economico, come quello attuale, particolarmente incerto che finisce per aggravare le difficoltà delle famiglie e delle imprese a far fronte ai pagamenti».

Nello specifico, all'interno dello schema di regolamento si chiariscono le modalità e i casi in cui è possibile aderire alla definizione agevolata.

La domanda di definizione agevolata può essere presentata dal soggetto che abbia proposto l'atto introduttivo del giudizio, oppure da chi sia subentrato allo stesso o ne abbia la legittimazione secondo le norme vigenti.

La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eventualmente eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

La domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del presente regolamento deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. Il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata è tenuto a presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Con riferimento a ciascun atto impugnato e, dunque a ciascuna domanda, dovrà essere effettuato un distinto pagamento per il perfezionamento della definizione agevolata.

Circa gli importi dovuti si prevede, in via generale, ai fini della definizione delle controversie, il versamento dell'importo pari al valore della controversia. In caso di ricorso pendente iscritto al primo grado di giudizio, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Invece, in caso di soccombenza del Comune o del suo ente strumentale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1 gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15% del 'valore della controversia' in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali il Comune o il proprio ente strumentale sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata, ma in ogni caso in data antecedente al 1 gennaio 2023. Dagli importi dovuti, ai fini della definizione agevolata, si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento in un'unica soluzione degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.

Nel caso in cui l'importo dovuto per la definizione agevolata superi la soglia di mille euro è ammesso il pagamento rateale.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona, previa presentazione della domanda con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
  • Alessandro D'Adamo
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