Autonomia differenziata: il problema non è la competenza ma il management regionale
Il punto del prof. Agostino Meale, ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Bari
martedì 23 luglio 2024
La valutazione politica non appartiene al mondo del diritto.
Ecco cosa c'è da sapere sulla legge 26 giugno 2024, n. 86 - meglio nota come legge sull'Autonomia Differenziata, secondo il prof. Agostino Meale, avvocato amministrativo, studioso di Enti Locali e docente ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "A. Moro".
Cos'è l'autonomia differenziata?
Il nostro sistema istituzionale è già organizzato riconoscendo alle Regioni forme particolari di autonomia.
La l. 86/2024 è una legge di esecuzione - attuazione dell'art. 116 co. 3 Cost., che afferma che è possibile richiedere ulteriori forme di autonomia, sentite Regioni ed Enti Locali, con legge del Parlamento - a maggioranza assoluta, una legge rinforzata - e sulla base di intese tra Stato e Regioni.
La Regione che fa richiesta, deve prima sentire gli Enti Locali. Un procedimento lungo, ma che garantisce il dialogo necessario tra tutti i soggetti interessati. La legge prevede inoltre sia la possibilità di revocare l'intesa, che di poterla modificare.
Se l'autonomia esisteva, perché questa legge?
L'art. 116 Cost. si limita a dire che l'autonomia differenziata si può richiedere su iniziativa della Regione. La sua procedimentalizzazione però non è prevista: questa legge disciplina come concedere questa autonomia. La riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione, cui si deve questa nuova formulazione dell'art. 116, è del 2001.
Perché una legge attuativa 24 anni dopo?
Alcune Regioni hanno già chiesto forme ulteriori di autonomia negli anni scorsi.
Cosa cambia da un punto di vista amministrativo?
Nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.) non cambia nulla. Come per l'impianto complessivo previsto dal testo costituzionale sul tema: l'art. 118 Cost. dice che le funzioni amministrative spettano ai Comuni sulla base di differenziazione, sussidiarietà ed adeguatezza; l'art. 117 al co. 6 dice che la potestà regolamentare spetta alle Regioni in tutte le materie, comprese quelle concorrenti.
C'è un profilo di novità?
La novità principale è che si attribuisce la potestà regolamentare anche nelle materie proprie della legislazione esclusiva dello Stato, secondo quanto previso dall'art. 116 co. 3 Cost..
Cosa significa concretamente?
Significa forse che lo Stato non debba più neanche fare le leggi quadro in tali materie?
C'è una falla legislativa?
Non la vedo, ma bisogna attendere le misure attuative della l. 86/2024. Tale legge disciplina anche misure di salvaguardia con il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni che non garantiscono i Lep. "Ulteriori forme di autonomia": questo è il punto. Trasferire nuove funzioni e materie ora svolte dallo Stato. La novità è infatti proprio che nell'ambito delle materie indicate dall'art. 116 co. 3, come ad esempio in materia di tutela ambiente (art. 117 lett. s Cost.: potestà esclusiva dello Stato) lo Stato cede ex novo funzioni e competenze alle Regioni.
E quindi?
Nell'esempio considerato, avremo sistemi di tutela ambientali diversi nelle Regioni, ma sempre sulla base di una tutela minima prevista dallo Stato. Ecco il grande dibattito che ne sta derivando.
Non comprendo l'allarmismo che si è creato attorno a questa legge: lo Stato deve sempre monitorare i Lep, cosicché se la Regione non raggiunge autonomamente, ne subisce il potere sostitutivo.
Se abbandoniamo l'approccio ideologico, notiamo che la legge prevede il rispetto e l'obbligatorietà dei Lep anche nelle Regioni che non chiedono autonomia differenziata: diventano il parametro minimo di tutela di quelle prestazioni.
Non è in sofferenza l'unità nazionale?
Le sperequazioni tra Regioni già esistono. Questa norma attua la Costituzione e chiede di individuare Lep minimi su tutto il territorio nazionale. Stiamo facendo un passo avanti, non indietro.
Avanti verso dove?
Lo Stato deve migliorare: in Puglia non siamo contenti della sanità, della gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, ma se lasciamo le cose così, non cambierà nulla. Dobbiamo votare per cambiare: occorre stabilire il livello minimo da garantire su tutto il territorio nazionale. Il problema sono le risorse.
Finanziarie, strumentali?
Dando le funzioni, lo Stato dovrà trasferire ad esempio il personale che dovrà transitare dall'apparato Statale a quelli regionali, come anche quote di tributi alle Regioni.
C'è il rischio di incancrenire gestioni regionalistiche inadeguate?
Il rischio è proprio questo. L'autonomia regionale è prevista dalla Costituzione. Il covid avrebbe dovuto insegnarci qualcosa: salute, istruzione, ambiente dovrebbero essere materie dello Stato; ma la nostra Costituzione dice il contrario.
Probabilmente, il coraggio doveva essere nel modificare la Costituzione, togliendo alcune materie alle Regioni e sottrarre loro quelle materie che avrebbero potute essere meglio gestite a livello centrale. Ricordiamo ad esempio in tempo di pandemia la grande confusione delle tante ordinanze contraddittorie tra loro. Se alcune Regioni hanno i soldi e sanno far funzionare i servizi, c'è un management adeguato; se non si raggiungono i risultati e i cittadini pagano per un servizio che non viene reso adeguatamente, il management è inadeguato. Non è la competenza il problema.
Una battuta finale sulla legge e sul dibattito derivato.
La legge è conforme e coerente con la Costituzione. Non sono previsti obblighi in capo alle Regioni e ci sono misure di salvaguardia e di controllo da parte di Stato, Regioni e Corte dei Conti.
Su quali materie la Puglia potrebbe chiedere "ulteriori forme di autonomia"?
Secondo me la Regione Puglia ha delle eccellenze (turismo, agroalimentare, eccellenze nell'istruzione) che potrebbero ricevere ulteriore spinta. Non trovo giusto il timore se l'Umbria o le Marche chiedano nuove materie: cosa cambia per la Puglia? I Lep saranno applicati su tutte le Regioni. Non c'è alcun motivo per cui questa legge possa essere in conflitto con la Costituzione. Tuttavia, non sono favorevole al decentramento su alcune materie - come la tutela della Salute - che dovrebbero essere di competenza esclusiva dello Stato. Oggi sono le autonomie il vero problema: ci sono troppe competenze senza corrispondenti capacità finanziarie. Pensiamo agli Enti Locali, che dopo la riforma del titolo V hanno tante competenze amministrative, ma hanno pochissimi tributi propri. E quindi sono sempre in sofferenza economica; hanno sempre poco, rispetto alle funzioni che devono svolgere. Allora, o riduci l'autonomia o attribuisci più risorse. Non so quale sia la soluzione, ma troppe competenze senza finanziamenti adeguati, producono inefficienze.
Ecco cosa c'è da sapere sulla legge 26 giugno 2024, n. 86 - meglio nota come legge sull'Autonomia Differenziata, secondo il prof. Agostino Meale, avvocato amministrativo, studioso di Enti Locali e docente ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "A. Moro".
Cos'è l'autonomia differenziata?
Il nostro sistema istituzionale è già organizzato riconoscendo alle Regioni forme particolari di autonomia.
La l. 86/2024 è una legge di esecuzione - attuazione dell'art. 116 co. 3 Cost., che afferma che è possibile richiedere ulteriori forme di autonomia, sentite Regioni ed Enti Locali, con legge del Parlamento - a maggioranza assoluta, una legge rinforzata - e sulla base di intese tra Stato e Regioni.
La Regione che fa richiesta, deve prima sentire gli Enti Locali. Un procedimento lungo, ma che garantisce il dialogo necessario tra tutti i soggetti interessati. La legge prevede inoltre sia la possibilità di revocare l'intesa, che di poterla modificare.
Se l'autonomia esisteva, perché questa legge?
L'art. 116 Cost. si limita a dire che l'autonomia differenziata si può richiedere su iniziativa della Regione. La sua procedimentalizzazione però non è prevista: questa legge disciplina come concedere questa autonomia. La riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione, cui si deve questa nuova formulazione dell'art. 116, è del 2001.
Perché una legge attuativa 24 anni dopo?
Alcune Regioni hanno già chiesto forme ulteriori di autonomia negli anni scorsi.
Cosa cambia da un punto di vista amministrativo?
Nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.) non cambia nulla. Come per l'impianto complessivo previsto dal testo costituzionale sul tema: l'art. 118 Cost. dice che le funzioni amministrative spettano ai Comuni sulla base di differenziazione, sussidiarietà ed adeguatezza; l'art. 117 al co. 6 dice che la potestà regolamentare spetta alle Regioni in tutte le materie, comprese quelle concorrenti.
C'è un profilo di novità?
La novità principale è che si attribuisce la potestà regolamentare anche nelle materie proprie della legislazione esclusiva dello Stato, secondo quanto previso dall'art. 116 co. 3 Cost..
Cosa significa concretamente?
Significa forse che lo Stato non debba più neanche fare le leggi quadro in tali materie?
C'è una falla legislativa?
Non la vedo, ma bisogna attendere le misure attuative della l. 86/2024. Tale legge disciplina anche misure di salvaguardia con il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni che non garantiscono i Lep. "Ulteriori forme di autonomia": questo è il punto. Trasferire nuove funzioni e materie ora svolte dallo Stato. La novità è infatti proprio che nell'ambito delle materie indicate dall'art. 116 co. 3, come ad esempio in materia di tutela ambiente (art. 117 lett. s Cost.: potestà esclusiva dello Stato) lo Stato cede ex novo funzioni e competenze alle Regioni.
E quindi?
Nell'esempio considerato, avremo sistemi di tutela ambientali diversi nelle Regioni, ma sempre sulla base di una tutela minima prevista dallo Stato. Ecco il grande dibattito che ne sta derivando.
Non comprendo l'allarmismo che si è creato attorno a questa legge: lo Stato deve sempre monitorare i Lep, cosicché se la Regione non raggiunge autonomamente, ne subisce il potere sostitutivo.
Se abbandoniamo l'approccio ideologico, notiamo che la legge prevede il rispetto e l'obbligatorietà dei Lep anche nelle Regioni che non chiedono autonomia differenziata: diventano il parametro minimo di tutela di quelle prestazioni.
Non è in sofferenza l'unità nazionale?
Le sperequazioni tra Regioni già esistono. Questa norma attua la Costituzione e chiede di individuare Lep minimi su tutto il territorio nazionale. Stiamo facendo un passo avanti, non indietro.
Avanti verso dove?
Lo Stato deve migliorare: in Puglia non siamo contenti della sanità, della gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, ma se lasciamo le cose così, non cambierà nulla. Dobbiamo votare per cambiare: occorre stabilire il livello minimo da garantire su tutto il territorio nazionale. Il problema sono le risorse.
Finanziarie, strumentali?
Dando le funzioni, lo Stato dovrà trasferire ad esempio il personale che dovrà transitare dall'apparato Statale a quelli regionali, come anche quote di tributi alle Regioni.
C'è il rischio di incancrenire gestioni regionalistiche inadeguate?
Il rischio è proprio questo. L'autonomia regionale è prevista dalla Costituzione. Il covid avrebbe dovuto insegnarci qualcosa: salute, istruzione, ambiente dovrebbero essere materie dello Stato; ma la nostra Costituzione dice il contrario.
Probabilmente, il coraggio doveva essere nel modificare la Costituzione, togliendo alcune materie alle Regioni e sottrarre loro quelle materie che avrebbero potute essere meglio gestite a livello centrale. Ricordiamo ad esempio in tempo di pandemia la grande confusione delle tante ordinanze contraddittorie tra loro. Se alcune Regioni hanno i soldi e sanno far funzionare i servizi, c'è un management adeguato; se non si raggiungono i risultati e i cittadini pagano per un servizio che non viene reso adeguatamente, il management è inadeguato. Non è la competenza il problema.
Una battuta finale sulla legge e sul dibattito derivato.
La legge è conforme e coerente con la Costituzione. Non sono previsti obblighi in capo alle Regioni e ci sono misure di salvaguardia e di controllo da parte di Stato, Regioni e Corte dei Conti.
Su quali materie la Puglia potrebbe chiedere "ulteriori forme di autonomia"?
Secondo me la Regione Puglia ha delle eccellenze (turismo, agroalimentare, eccellenze nell'istruzione) che potrebbero ricevere ulteriore spinta. Non trovo giusto il timore se l'Umbria o le Marche chiedano nuove materie: cosa cambia per la Puglia? I Lep saranno applicati su tutte le Regioni. Non c'è alcun motivo per cui questa legge possa essere in conflitto con la Costituzione. Tuttavia, non sono favorevole al decentramento su alcune materie - come la tutela della Salute - che dovrebbero essere di competenza esclusiva dello Stato. Oggi sono le autonomie il vero problema: ci sono troppe competenze senza corrispondenti capacità finanziarie. Pensiamo agli Enti Locali, che dopo la riforma del titolo V hanno tante competenze amministrative, ma hanno pochissimi tributi propri. E quindi sono sempre in sofferenza economica; hanno sempre poco, rispetto alle funzioni che devono svolgere. Allora, o riduci l'autonomia o attribuisci più risorse. Non so quale sia la soluzione, ma troppe competenze senza finanziamenti adeguati, producono inefficienze.