Decaro frena la norma regionale, cambio di destinazione solo per immobili pre 2014
Approvata dalla giunta una delibera proposta dal sindaco, nessuna deroga per gli immobili in corso di realizzazione
martedì 22 febbraio 2022
8.51
Ieri mattina, su proposta del sindaco Antonio Decaro, la giunta comunale ha approvato una delibera da trasmettere al consiglio comunale per la condivisione e l'approvazione definitiva, che prevede un aggiornamento del precedente analogo provvedimento comunale, relativa alla possibilità di mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in alcune zone della città.
Il provvedimento si è reso necessario per disciplinare i cambi di destinazione d'uso a fronte delle novità introdotte a fine 2021 dal Consiglio regionale della Puglia. Già nella precedente delibera di consiglio comunale del 2015 il Comune aveva individuato le zone in cui trovava applicazione l'art. 2 della L.R. n. 16/2014 (disposizione normativa volta peraltro a favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente), sulla base di criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica indicati nel PRG comunale. I mutamenti di destinazione d'uso, quindi, erano stati consentiti dal Consiglio comunale solo per l'edificato esistente.
Oggi, a fronte della novità normativa introdotta dal consiglio regionale pugliese, che prevede l'ammissibilità del "cambio di destinazione d'uso" anche per gli edifici non ancora realizzati, il Comune di Bari è chiamato a precisare nel proprio territorio la disciplina della L.R. 33/07, come integrata a fine 2021, per evitare che le modifiche regionali intervengano sul dimensionamento complessivo del Piano Regolatore e introducano contrasti con la norma urbanistica nazionale e con le stesse finalità della L.R. 33/07.
L'opzione applicativa prescelta oggi dal Comune di Bari conferma dunque la scelta già assunta a suo tempo (2015) che ammette il cambio di destinazione d'uso a residenza unicamente per il patrimonio edilizio già esistente, escludendone quindi l'applicazione per gli edifici in corso di realizzazione e per quelli soltanto previsti nella strumentazione urbanistica attuativa già approvata e convenzionata.
Il provvedimento si è reso necessario per disciplinare i cambi di destinazione d'uso a fronte delle novità introdotte a fine 2021 dal Consiglio regionale della Puglia. Già nella precedente delibera di consiglio comunale del 2015 il Comune aveva individuato le zone in cui trovava applicazione l'art. 2 della L.R. n. 16/2014 (disposizione normativa volta peraltro a favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente), sulla base di criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica indicati nel PRG comunale. I mutamenti di destinazione d'uso, quindi, erano stati consentiti dal Consiglio comunale solo per l'edificato esistente.
Oggi, a fronte della novità normativa introdotta dal consiglio regionale pugliese, che prevede l'ammissibilità del "cambio di destinazione d'uso" anche per gli edifici non ancora realizzati, il Comune di Bari è chiamato a precisare nel proprio territorio la disciplina della L.R. 33/07, come integrata a fine 2021, per evitare che le modifiche regionali intervengano sul dimensionamento complessivo del Piano Regolatore e introducano contrasti con la norma urbanistica nazionale e con le stesse finalità della L.R. 33/07.
L'opzione applicativa prescelta oggi dal Comune di Bari conferma dunque la scelta già assunta a suo tempo (2015) che ammette il cambio di destinazione d'uso a residenza unicamente per il patrimonio edilizio già esistente, escludendone quindi l'applicazione per gli edifici in corso di realizzazione e per quelli soltanto previsti nella strumentazione urbanistica attuativa già approvata e convenzionata.