La Corte Costituzionale dà ragione alla Puglia sull'obbligo vaccinale
La legge relativa agli operatori sanitari ha, secondo quanto stabilito: «Lo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura»
sabato 8 giugno 2019
11.09
La Corte Costituzionale, con sentenza del 6 giugno 2019, ha ritenuto insussistente il ricorso del Governo contro la legge regionale relativa alle «Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari».
Stando a quanto si legge nella sentenza, l'obbligo prescritto non si rivolge alla generalità dei cittadini, ma: «Si indirizza specificamente agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell'ambito delle strutture facenti capo al servizio sanitario nazionale, allo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività».
Inoltre, come si può leggere nel prosieguo: «Tale finalità perseguita dal legislatore regionale è del resto oggetto di attenzione da parte delle società medico-scientifiche» ed inoltre: «La sua finalità è prevenire le epidemie in ambito nosocomiale, rimanendo così all'interno delle competenze regionali».
L'unica illegittimità costituzionale è riferita all'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 giugno 2014, n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari), in quanto in tale articolo la Regione va ad invadere territori di non propria competenza, ma di competenza dello Stato.
Stando a quanto si legge nella sentenza, l'obbligo prescritto non si rivolge alla generalità dei cittadini, ma: «Si indirizza specificamente agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell'ambito delle strutture facenti capo al servizio sanitario nazionale, allo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività».
Inoltre, come si può leggere nel prosieguo: «Tale finalità perseguita dal legislatore regionale è del resto oggetto di attenzione da parte delle società medico-scientifiche» ed inoltre: «La sua finalità è prevenire le epidemie in ambito nosocomiale, rimanendo così all'interno delle competenze regionali».
L'unica illegittimità costituzionale è riferita all'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 giugno 2014, n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari), in quanto in tale articolo la Regione va ad invadere territori di non propria competenza, ma di competenza dello Stato.