Lavori per un parcheggio in Regione, danni erariali per 80mila euro contestati a due dipendenti

La questione relativa all’incremento della spesa sostenuta per i lavori di messa in sicurezza delle aree esterne della sede degli uffici

venerdì 15 novembre 2024 10.03
Su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari hanno notificato un invito a dedurre a un Dirigente e a un funzionario pro tempore della Sezione Provveditorato ed Economato della Regione Puglia, ritenuti responsabili di aver cagionato un danno erariale di circa € 81.000, in relazione all'incremento della spesa sostenuta per i lavori di messa in sicurezza delle aree esterne della sede degli uffici della Regione Puglia.

In particolare, nel corso dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio, nell'ambito di una gara d'appalto indetta 2017 ed aggiudicata ad una s.r.l. per € 727.626, sarebbe stata predisposta - dopo breve tempo - una perizia di variante (mai rinvenuta agli atti della Sezione Provveditorato), quantificando in € 200.000 il valore degli ulteriori interventi necessari.

Sul punto, l'art. 99, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (d. Lgs. 50/2016) prevede espressamente l'obbligo di conservazione e custodia della documentazione dei contratti affidati e aggiudicati: "Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto".

ln considerazione della prospettata urgenza delle opere da eseguire, nonché della presenza in loco già di un'impresa appaltatrice, gli ulteriori lavori furono affidati alla stessa società esecutrice delle opere del cantiere principale, ritenendoli complementari ed essendo stati quantificati in un importo non superiore al 50% di quello dell'appalto originario.

Dall'analisi della documentazione tecnica acquisita ("Computo metrico", "Libretto delle misure", "Stato finale dei lavori", "Registro di contabilità"), peraltro risultata priva di sottoscrizioni, sono state rilevate lavorazioni non contemplate e/o non prettamente coerenti rispetto all'oggetto della determina di affidamento dei lavori nonché importi assolutamente divergenti rispetto alla stessa.

Con particolare riferimento al richiamato provvedimento, sono state riscontrate, tra le altre, le seguenti criticità:

- carenza di motivazioni, vista la mancanza di documentazione a supporto del carattere di necessità ed urgenza delle lavorazioni da effettuare;

- inesistenza di relazioni preliminari giustificative delle opere da effettuare.

E' stata pertanto configurata un'ipotesi di danno erariale per le casse regionali, essendosi concretizzato un incremento della spesa sostenuta per lavori non giustificati (alcuni dei quali peraltro non preventivamente approvati) o comunque non indispensabili, pari all'importo totale liquidato di € 199.998; pur tuttavia, in ragione del momento in cui sono stati effettuati i mandati di pagamento, la Procura Regionale ha ritenuto prescritto il danno derivante dal primo di essi, disposto in data 27.03.2019, pari a € 119.350.

I presunti responsabili potranno ora esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata, depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti, ovvero chiedere di essere sentiti dall'Autorità Giudiziaria contabile procedente.