Minori stranieri non accompagnati, firmata una convenzione per tutelarli
L'accordo tra il Comune, il tribunale per i minorenni, la Asl e il Giovanni XXIII punta a garantire i loro diritti
venerdì 23 febbraio 2018
Una convenzione di durata triennale fra il Comune di Bari, il Tribunale per i Minorenni, la ASL/Ba e l'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" è stata siglata ieri mattina, presso l'ufficio del Procuratore della Repubblica per i Minorenni. Obiettivo programmare le attività utili ad accertare l'età dei minori stranieri non accompagnati al fine di effettuare una corretta identificazione, garantire l'effettivo esercizio dei diritti del minorenne e ridurre le possibilità che persone adulte siano identificate erroneamente come minorenni.
L'accordo, che nasce dalla considerazione della crescente presenza sul territorio nazionale di minori stranieri non accompagnati provenienti da diversi Paesi, si pone in primis l'obiettivo di favorire una corretta identificazione dei ragazzi e delle ragazze di età inferiore ai 18 anni che giungono nel nostro Paese, al fine di tutelarli e tutelarle affinché siano loro applicate le misure di protezione e assistenza previste dalla normativa vigente, anche al fine di constatare il rischio di diventare facili vittime di sfruttamento a scopo sessuale o di altro tipo.
Coerentemente con i principi sanciti con Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata in Italia con legge 176/1991, il documento mira a tutelare gli interessi superiori dei minori. Infatti, la legge n.47 del 2017 prevede che, "qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami sociosanitari volti all'accertamento della stessa" e che, in tutte le fasi del procedimento, debba essere garantita la presenza di un mediatore culturale.
La commissione multidisciplinare incaricata delle valutazione sarà composta da pediatri, psicologi, assistenti sociali e radiologi e assicurerà consulenza sociale e psicologica, esame auxologico e, solo in ultima analisi, esame radiologico per la valutazione dell'età scheletrica. In ogni caso, nel corso degli esami presso l'ambulatorio dedicato "Welcome" dell'ospedale pediatrico "Giovanni XXII", saranno adottate modalità non invasive, rispettose dell'età presunta, del sesso, dell'integrità fisica e psichica della persona, con spazi idonei e accoglienti e ingresso riservato.
In particolare, sarà compito del Comune di Bari, che attualmente ha in carico 248 minori stranieri non accompagnati, mettere a disposizione delle commissioni sociosanitarie i mediatori interculturali e gli esperti in comunicazione linguistica e designare, caso per caso, l'esperto incaricato di seguire la procedura di determinazione dell'età. Questo permetterà di effettuare una valutazione integrata medico-sociale-psicologica a partire dalla storia, dall'origine e provenienza etnica e da tutti gli elementi utili all'accertamento.
Di seguito il testo completo della convenzione:
Art. 1
Oggetto della presente convenzione è la determinazione delle modalità attuative della procedura di determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati (di seguito denominati msna) in tutti quei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla stessa.
Art. 2
L'ASL/Ba si impegna a mettere a disposizione della Procura per i Minorenni per i casi di minori di cui all'art.1 della presente convenzione indagini diagnostiche e valutazioni medico-legali finalizzate alla determinazione dell'età del msna da effettuarsi presso presidi ospedalieri in cui è presente l'U.O. di pediatria e comunque prioritariamente presso il P.O. San Paolo di Bari, comunicando il nominativo ed i recapiti del referente aziendale migranti e del suo sostituto, in caso di assenza o di impedimento, affinché gli accertamenti previsti dalla presente convenzione siano comunque svolti in tempi congrui. Ricevuta la richiesta della Procura per i Minorenni di determinazione dell'età di un sedicente msna, il Dirigente Medico o Psicologo inquadrato nella NPIA accerterà, nei limiti consentiti dal colloquio clinico, la eventuale presenza di problematiche psico-patologiche che possano interferire con la valutazione clinica delle capacità cognitive del predetto sedicente minore oltre che la presenza di maturità psicologica congrua con l'età presunta. Successivamente il Dirigente Medico della U.O. di Pediatria, effettuerà l'esame auxologico, facendo riferimento ai parametri riportati sulle schede auxologiche internazionali delle diverse etnie. Solo se necessario, si procederà all'invio del minore al Servizio Radiologico dello stesso nosocomio per la valutazione dell'età scheletrica (secondo i parametri di riferimento riportati sulle tavole dei nuclei di ossificazione delle varie etnie).
Il referente aziendale migranti o persona dallo stesso delegata, comunicherà il risultato dell'accertamento allo straniero in modo congruente con la sua età e con la sua maturità nonché con il suo livello di alfabetizzazione in lingua che possa comprendere, avvalendosi del personale qualificato di cui all'art.4. Analoga comunicazione provvederà a dare al responsabile della struttura in cui è ospitato il minore o al suo delegato in quanto esercente, sino a provvedimento dell'A.G. competente, i poteri tutelari. Al termine delle singole valutazioni, l'équipe formulerà una relazione conclusiva tecnico- collegiale nella quale darà atto delle operazioni svolte e delle comunicazioni effettuate, riportando il riconoscimento o meno dello "status" di minore all'epoca dell'accertamento con specificazione del margine di errore. Tale relazione verrà inviata dal Referente Aziendale ASL alla Procura per i Minorenni richiedente. L'attivazione del percorso innanzi descritto avverrà entro le 72 ore dalla richiesta. La valutazione medica potrà essere effettuata nell'arco di una intera giornata, e la valutazione conclusiva potrà essere inviata entro 7 gg.
Art. 3
Il Policlinico Giovanni XXIII si impegna a mettere a disposizione della Procura per i Minorenni e con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 1 della presente convenzione, indagini diagnostiche, con valutazioni olistiche multidisciplinari, finalizzate alla determinazione dell'età del msna, utilizzando modalità non invasive, rispettose dell'età presunta, del sesso, dell'integrità fisica e psichica della persona, da effettuarsi presso l'ambulatorio dedicato "Welcome" dell'U.O. Malattie Infettive dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXII", con spazi idonei e accoglienti e ingresso riservato; la commissione multidisciplinare provvederà ad avviare le procedure opportune entro 72 ore dalla richiesta della Procura per i Minorenni, comunicata via pec al responsabile del Servizio di Psicologia GIADA, che, individuato il responsabile del caso (Case Manager) concorderà con la struttura ospitante, la data dell'accertamento.
La commissione multidisciplinare sarà composta da pediatri, psicologi, assistenti sociali e radiologi ed assicurerà il colloquio sociale e psicologico, l'esame auxologico e in extrema ratio, l'esame radiologico per la valutazione dell'età scheletrica. Il Case Manager comunicherà il risultato dell'accertamento allo straniero in modo congruente con la sua età e con la sua maturità, nonché con il suo livello di alfabetizzazione in lingua che possa comprendere, avvalendosi della collaborazione del personale qualificato di cui all'art. 4. Analoga comunicazione provvederà a dare al responsabile della struttura in cui è ospitato il minore o al suo delegato in quanto esercente, sino a provvedimento dell'A.G. competente, i poteri tutelari. Al termine delle singole valutazioni, l'équipe formulerà una relazione conclusiva tecnico-collegiale nella quale darà atto delle operazioni svolte e delle comunicazioni effettuate, riportando il riconoscimento o meno dello "status" di minore all'epoca dell'accertamento con specificazione del margine di errore, coerentemente con quanto definito dalla comunità scientifica internazionale. Tale relazione verrà inviata dal responsabile del Servizio di Psicologia GIADA, via pec, alla Procura della Repubblica per i Minorenni richiedente, entro il termine massimo di 10 giorni dall'accertamento.
Art. 4
il Comune di Bari si impegna a mettere a disposizione delle commissioni sociosanitarie di cui agli articoli 2 e 3 una short list dalla quale attingere i nominativi di esperti in comunicazione linguistica e interculturale da impiegare nel corso della procedura di determinazione dell'età di msna rintracciati sul territorio comunale e inseriti in strutture residenziali in carico al comune di Bari.
A tal fine il Comune di Bari - Ripartizione Servizi alla Persona - non appena contattato dai responsabili della struttura in cui è ospitato il sedicente msna e prima che questo sia condotto presso la struttura sanitaria indicata, designerà l'esperto da impiegare nel corso della procedura di determinazione dell'età, tenendo debito conto e compatibilmente con le lingue presenti nella short list, del ceppo linguistico del sedicente minore, della maturità e del livello di alfabetizzazione della persona che dovrà essere sottoposta ad accertamento. Il Comune di Bari si impegna ad assicurare anche l'eventuale traduzione di documentazione attinente alla procedura di cui innanzi.
Art. 5
La Procura per i Minorenni formula ed invia richiesta di formale accertamento dell'età alle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 a seguito di comunicazione da parte delle polizie territoriali e/o dei responsabili delle strutture in cui lo straniero è ospitato ed in carico al comune di Bari, esclusivamente nei casi in cui elementi sostanziali mettano in discussione la presunta età dichiarata e sussistano fondati dubbi sulla minore età della persona.
Contestualmente alla richiesta la Procura della Repubblica per i Minorenni comunica l'avvio della procedura per l'accertamento dell'età al responsabile della struttura ospitante la persona interessata, invitandolo a prendere gli opportuni contatti con i responsabili delle commissioni sociosanitarie nonché con il Comune di Bari-Ripartizione Servizi alla Persona per ottenere la designazione dell'esperto di cui al punto 4.
Ricevuta la relazione conclusiva la Procura della Repubblica per i Minorenni procederà secondo legge sulla base degli esiti degli accertamenti.
Art. 6
L'ASL BA, Il Policlinico Giovanni XXIII, il Comune di Bari e la Procura per i Minorenni assicurano che i prestatori delle attività oggetto della presente convenzione si impegnano a mantenere la riservatezza su dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi del presente accordo, in ottemperanza di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto, le parti rendono altresì noto che i dati che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Art. 7
La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata o disdettata da una delle parti in qualunque momento con preavviso di almeno trenta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.
L'accordo, che nasce dalla considerazione della crescente presenza sul territorio nazionale di minori stranieri non accompagnati provenienti da diversi Paesi, si pone in primis l'obiettivo di favorire una corretta identificazione dei ragazzi e delle ragazze di età inferiore ai 18 anni che giungono nel nostro Paese, al fine di tutelarli e tutelarle affinché siano loro applicate le misure di protezione e assistenza previste dalla normativa vigente, anche al fine di constatare il rischio di diventare facili vittime di sfruttamento a scopo sessuale o di altro tipo.
Coerentemente con i principi sanciti con Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata in Italia con legge 176/1991, il documento mira a tutelare gli interessi superiori dei minori. Infatti, la legge n.47 del 2017 prevede che, "qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami sociosanitari volti all'accertamento della stessa" e che, in tutte le fasi del procedimento, debba essere garantita la presenza di un mediatore culturale.
La commissione multidisciplinare incaricata delle valutazione sarà composta da pediatri, psicologi, assistenti sociali e radiologi e assicurerà consulenza sociale e psicologica, esame auxologico e, solo in ultima analisi, esame radiologico per la valutazione dell'età scheletrica. In ogni caso, nel corso degli esami presso l'ambulatorio dedicato "Welcome" dell'ospedale pediatrico "Giovanni XXII", saranno adottate modalità non invasive, rispettose dell'età presunta, del sesso, dell'integrità fisica e psichica della persona, con spazi idonei e accoglienti e ingresso riservato.
In particolare, sarà compito del Comune di Bari, che attualmente ha in carico 248 minori stranieri non accompagnati, mettere a disposizione delle commissioni sociosanitarie i mediatori interculturali e gli esperti in comunicazione linguistica e designare, caso per caso, l'esperto incaricato di seguire la procedura di determinazione dell'età. Questo permetterà di effettuare una valutazione integrata medico-sociale-psicologica a partire dalla storia, dall'origine e provenienza etnica e da tutti gli elementi utili all'accertamento.
Di seguito il testo completo della convenzione:
Art. 1
Oggetto della presente convenzione è la determinazione delle modalità attuative della procedura di determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati (di seguito denominati msna) in tutti quei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla stessa.
Art. 2
L'ASL/Ba si impegna a mettere a disposizione della Procura per i Minorenni per i casi di minori di cui all'art.1 della presente convenzione indagini diagnostiche e valutazioni medico-legali finalizzate alla determinazione dell'età del msna da effettuarsi presso presidi ospedalieri in cui è presente l'U.O. di pediatria e comunque prioritariamente presso il P.O. San Paolo di Bari, comunicando il nominativo ed i recapiti del referente aziendale migranti e del suo sostituto, in caso di assenza o di impedimento, affinché gli accertamenti previsti dalla presente convenzione siano comunque svolti in tempi congrui. Ricevuta la richiesta della Procura per i Minorenni di determinazione dell'età di un sedicente msna, il Dirigente Medico o Psicologo inquadrato nella NPIA accerterà, nei limiti consentiti dal colloquio clinico, la eventuale presenza di problematiche psico-patologiche che possano interferire con la valutazione clinica delle capacità cognitive del predetto sedicente minore oltre che la presenza di maturità psicologica congrua con l'età presunta. Successivamente il Dirigente Medico della U.O. di Pediatria, effettuerà l'esame auxologico, facendo riferimento ai parametri riportati sulle schede auxologiche internazionali delle diverse etnie. Solo se necessario, si procederà all'invio del minore al Servizio Radiologico dello stesso nosocomio per la valutazione dell'età scheletrica (secondo i parametri di riferimento riportati sulle tavole dei nuclei di ossificazione delle varie etnie).
Il referente aziendale migranti o persona dallo stesso delegata, comunicherà il risultato dell'accertamento allo straniero in modo congruente con la sua età e con la sua maturità nonché con il suo livello di alfabetizzazione in lingua che possa comprendere, avvalendosi del personale qualificato di cui all'art.4. Analoga comunicazione provvederà a dare al responsabile della struttura in cui è ospitato il minore o al suo delegato in quanto esercente, sino a provvedimento dell'A.G. competente, i poteri tutelari. Al termine delle singole valutazioni, l'équipe formulerà una relazione conclusiva tecnico- collegiale nella quale darà atto delle operazioni svolte e delle comunicazioni effettuate, riportando il riconoscimento o meno dello "status" di minore all'epoca dell'accertamento con specificazione del margine di errore. Tale relazione verrà inviata dal Referente Aziendale ASL alla Procura per i Minorenni richiedente. L'attivazione del percorso innanzi descritto avverrà entro le 72 ore dalla richiesta. La valutazione medica potrà essere effettuata nell'arco di una intera giornata, e la valutazione conclusiva potrà essere inviata entro 7 gg.
Art. 3
Il Policlinico Giovanni XXIII si impegna a mettere a disposizione della Procura per i Minorenni e con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 1 della presente convenzione, indagini diagnostiche, con valutazioni olistiche multidisciplinari, finalizzate alla determinazione dell'età del msna, utilizzando modalità non invasive, rispettose dell'età presunta, del sesso, dell'integrità fisica e psichica della persona, da effettuarsi presso l'ambulatorio dedicato "Welcome" dell'U.O. Malattie Infettive dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXII", con spazi idonei e accoglienti e ingresso riservato; la commissione multidisciplinare provvederà ad avviare le procedure opportune entro 72 ore dalla richiesta della Procura per i Minorenni, comunicata via pec al responsabile del Servizio di Psicologia GIADA, che, individuato il responsabile del caso (Case Manager) concorderà con la struttura ospitante, la data dell'accertamento.
La commissione multidisciplinare sarà composta da pediatri, psicologi, assistenti sociali e radiologi ed assicurerà il colloquio sociale e psicologico, l'esame auxologico e in extrema ratio, l'esame radiologico per la valutazione dell'età scheletrica. Il Case Manager comunicherà il risultato dell'accertamento allo straniero in modo congruente con la sua età e con la sua maturità, nonché con il suo livello di alfabetizzazione in lingua che possa comprendere, avvalendosi della collaborazione del personale qualificato di cui all'art. 4. Analoga comunicazione provvederà a dare al responsabile della struttura in cui è ospitato il minore o al suo delegato in quanto esercente, sino a provvedimento dell'A.G. competente, i poteri tutelari. Al termine delle singole valutazioni, l'équipe formulerà una relazione conclusiva tecnico-collegiale nella quale darà atto delle operazioni svolte e delle comunicazioni effettuate, riportando il riconoscimento o meno dello "status" di minore all'epoca dell'accertamento con specificazione del margine di errore, coerentemente con quanto definito dalla comunità scientifica internazionale. Tale relazione verrà inviata dal responsabile del Servizio di Psicologia GIADA, via pec, alla Procura della Repubblica per i Minorenni richiedente, entro il termine massimo di 10 giorni dall'accertamento.
Art. 4
il Comune di Bari si impegna a mettere a disposizione delle commissioni sociosanitarie di cui agli articoli 2 e 3 una short list dalla quale attingere i nominativi di esperti in comunicazione linguistica e interculturale da impiegare nel corso della procedura di determinazione dell'età di msna rintracciati sul territorio comunale e inseriti in strutture residenziali in carico al comune di Bari.
A tal fine il Comune di Bari - Ripartizione Servizi alla Persona - non appena contattato dai responsabili della struttura in cui è ospitato il sedicente msna e prima che questo sia condotto presso la struttura sanitaria indicata, designerà l'esperto da impiegare nel corso della procedura di determinazione dell'età, tenendo debito conto e compatibilmente con le lingue presenti nella short list, del ceppo linguistico del sedicente minore, della maturità e del livello di alfabetizzazione della persona che dovrà essere sottoposta ad accertamento. Il Comune di Bari si impegna ad assicurare anche l'eventuale traduzione di documentazione attinente alla procedura di cui innanzi.
Art. 5
La Procura per i Minorenni formula ed invia richiesta di formale accertamento dell'età alle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 a seguito di comunicazione da parte delle polizie territoriali e/o dei responsabili delle strutture in cui lo straniero è ospitato ed in carico al comune di Bari, esclusivamente nei casi in cui elementi sostanziali mettano in discussione la presunta età dichiarata e sussistano fondati dubbi sulla minore età della persona.
Contestualmente alla richiesta la Procura della Repubblica per i Minorenni comunica l'avvio della procedura per l'accertamento dell'età al responsabile della struttura ospitante la persona interessata, invitandolo a prendere gli opportuni contatti con i responsabili delle commissioni sociosanitarie nonché con il Comune di Bari-Ripartizione Servizi alla Persona per ottenere la designazione dell'esperto di cui al punto 4.
Ricevuta la relazione conclusiva la Procura della Repubblica per i Minorenni procederà secondo legge sulla base degli esiti degli accertamenti.
Art. 6
L'ASL BA, Il Policlinico Giovanni XXIII, il Comune di Bari e la Procura per i Minorenni assicurano che i prestatori delle attività oggetto della presente convenzione si impegnano a mantenere la riservatezza su dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi del presente accordo, in ottemperanza di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto, le parti rendono altresì noto che i dati che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Art. 7
La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata o disdettata da una delle parti in qualunque momento con preavviso di almeno trenta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.