Multa per aver scioperato il 2 giugno, Ikea Bari perde la causa con Pierpaolo
Il lavoratore aveva aderito alla manifestazione per rivendicare il diritto di non lavorare nei giorni festivi
domenica 24 gennaio 2021
15.45
La sezione lavoro del tribunale di Bari, in una sentenza appena emanata, ha ribadito che scioperare è un diritto. Anche nella grande distribuzione non alimentare di proprietà di una multinazionale.
Il 2 giugno del 2018 la Filcams Cgil, per rivendicare il diritto all'astensione dal lavoro e alla celebrazione di questa come di altre ricorrenze assieme ai propri cari, organizzò uno sciopero con mobilitazione. Alcuni lavoratori e lavoratrici dell'Ikea di Bari decisero di incrociare le braccia. Tra loro Pierpaolo Scattarella, Rsa. Ikea ritenne che il lavoratore fosse "assente ingiustificato" e per questo motivo lo multò, sottraendogli 4 ore di retribuzione. Il ricorso presentato dal lavoratore con l'assistenza dell'avvocata Ivana Carso è stato però vinto.
Ma la vittoria è doppia stando a quanto si legge nella motivazione che ha accompagnato la sentenza: "Il lavoratore non può essere obbligato alla prestazione di lavoro festivo e non può esser sanzionato disciplinarmente per l'assenza".
"Un importante risultato si aggiunge alla nostra battaglia contro le aperture selvagge nel settore del commercio - ha dichiarato Antonio Miccoli, Segretario Generale Filcams Cgil Bari - è una sentenza importante perché sancisce in maniera chiara ed inequivocabile il principio per cui 'Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale'".
Anche la segretaria della Confederazione barese Gigia Bucci, ha sottolineato: "Una vittoria doppia perché viene riconosciuto al lavoratore il diritto al riposo nelle giornate festive infrasettimanali e quello di scioperare proprio in quelle giornate contro chi vuole tenere aperti negozi e centri commerciali durante le festività. Questa sentenza - ha aggiunto la dirigente sindacale - infatti riconosce al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline".
"È una sentenza innovativa - ha detto ancora Miccoli - in quanto il giudice nel merito pone in giusto risalto che il diritto a fruire di riposo nei giorni festivi è un diritto del lavoratore che può costituire oggetto di una contrattazione ampia con il datore di lavoro, nell'ottica della collaborazione del contemperamento con le esigenze datoriali, ma non può essere oggetto di una completa dismissione da parte del lavoratore, soprattutto laddove tale dismissione avviene al momento dell'assunzione, ovvero al momento in cui i rapporti di forza sono completamente squilibrati a vantaggio del datore (come provata dalla unilaterale predisposizione delle condizioni contrattuali…)".
"Si tratta - hanno infine commentato Bucci e Miccoli - di una decisione fondamentale per la nostra battaglia alla distinzione tra disponibilità o obbligatorietà. Nei contratti individuali i lavoratori spesso firmano la disponibilità al lavoro festivo, ma la disponibilità non vuol dire obbligatorietà e questa sentenza avvalora le nostre lotte".
"Sono molto contento per la sentenza del Tribunale di Bari - commenta Pierpaolo Scattarella - mi auguro che possa esser utile a tanti altri lavoratori del commercio a cui viene negato il diritto di scegliere se esser in turno o meno durante i giorni festivi".
Il 2 giugno del 2018 la Filcams Cgil, per rivendicare il diritto all'astensione dal lavoro e alla celebrazione di questa come di altre ricorrenze assieme ai propri cari, organizzò uno sciopero con mobilitazione. Alcuni lavoratori e lavoratrici dell'Ikea di Bari decisero di incrociare le braccia. Tra loro Pierpaolo Scattarella, Rsa. Ikea ritenne che il lavoratore fosse "assente ingiustificato" e per questo motivo lo multò, sottraendogli 4 ore di retribuzione. Il ricorso presentato dal lavoratore con l'assistenza dell'avvocata Ivana Carso è stato però vinto.
Ma la vittoria è doppia stando a quanto si legge nella motivazione che ha accompagnato la sentenza: "Il lavoratore non può essere obbligato alla prestazione di lavoro festivo e non può esser sanzionato disciplinarmente per l'assenza".
"Un importante risultato si aggiunge alla nostra battaglia contro le aperture selvagge nel settore del commercio - ha dichiarato Antonio Miccoli, Segretario Generale Filcams Cgil Bari - è una sentenza importante perché sancisce in maniera chiara ed inequivocabile il principio per cui 'Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale'".
Anche la segretaria della Confederazione barese Gigia Bucci, ha sottolineato: "Una vittoria doppia perché viene riconosciuto al lavoratore il diritto al riposo nelle giornate festive infrasettimanali e quello di scioperare proprio in quelle giornate contro chi vuole tenere aperti negozi e centri commerciali durante le festività. Questa sentenza - ha aggiunto la dirigente sindacale - infatti riconosce al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline".
"È una sentenza innovativa - ha detto ancora Miccoli - in quanto il giudice nel merito pone in giusto risalto che il diritto a fruire di riposo nei giorni festivi è un diritto del lavoratore che può costituire oggetto di una contrattazione ampia con il datore di lavoro, nell'ottica della collaborazione del contemperamento con le esigenze datoriali, ma non può essere oggetto di una completa dismissione da parte del lavoratore, soprattutto laddove tale dismissione avviene al momento dell'assunzione, ovvero al momento in cui i rapporti di forza sono completamente squilibrati a vantaggio del datore (come provata dalla unilaterale predisposizione delle condizioni contrattuali…)".
"Si tratta - hanno infine commentato Bucci e Miccoli - di una decisione fondamentale per la nostra battaglia alla distinzione tra disponibilità o obbligatorietà. Nei contratti individuali i lavoratori spesso firmano la disponibilità al lavoro festivo, ma la disponibilità non vuol dire obbligatorietà e questa sentenza avvalora le nostre lotte".
"Sono molto contento per la sentenza del Tribunale di Bari - commenta Pierpaolo Scattarella - mi auguro che possa esser utile a tanti altri lavoratori del commercio a cui viene negato il diritto di scegliere se esser in turno o meno durante i giorni festivi".