Parchi eolici, per il Tar Puglia nessun onere è dovuto ai Comuni
Solo lo Stato e le Regioni possono prevedere misure compensative, di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto delle dimensioni dell’impianto e del suo impatto ambientale
lunedì 4 giugno 2018
Le energie alternative rinnovabili, inesauribili e tendenzialmente prive di immissioni nocive, rappresentano forme di energia "pulita" e generalmente inesauribili. Spesso però la burocrazia tende a bloccare quelli che possono essere 'meccanismi virtuosi'. Con la sentenza n. 737/2018 pubblicata il 24 maggio scorso, la prima sezione del Tar Puglia ha chiarito che ai fini dell'installazione dei parchi eolici nel territorio comunale, il Comune non può imporre alcun onere economico-patrimoniale a carico del titolare dell'impianto. Questo perchè solo lo Stato e le regioni possono prevedere misure compensative, di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto delle dimensioni dell'impianto e quindi del suo impatto ambientale.
L'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile, in base alla disciplina tracciata dal d.lgs. n. 387 del 2003, non è subordinata al pagamento di alcun corrispettivo salvo le imposte in materia previste dalla legislazione fiscale.
Già il Tar di Bari si era espresso nel 2008 la produzione di energia da fonti rinnovabili come attività libera soggetta ad una procedura semplificata di autorizzazione unica che quindi ha la funzione di rimuovere un limite legale, previa valutazione dell'esistenza dei presupposti previsti dalla legge, all'esercizio dell'attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile. ma a chi comporta emanare l'autorizzazione?
La competenza è delle Regioni, che vi provvedono attraverso lo strumento della conferenza di servizi (che coinvolge tutte le amministrazioni e gli enti portatori di interessi pubblici correlati alla realizzazione degli impianti) appositamente prevista dalla legislazione speciale ambientale con il d.lgs. n. 387 del 2003.
L'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile, in base alla disciplina tracciata dal d.lgs. n. 387 del 2003, non è subordinata al pagamento di alcun corrispettivo salvo le imposte in materia previste dalla legislazione fiscale.
Già il Tar di Bari si era espresso nel 2008 la produzione di energia da fonti rinnovabili come attività libera soggetta ad una procedura semplificata di autorizzazione unica che quindi ha la funzione di rimuovere un limite legale, previa valutazione dell'esistenza dei presupposti previsti dalla legge, all'esercizio dell'attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile. ma a chi comporta emanare l'autorizzazione?
La competenza è delle Regioni, che vi provvedono attraverso lo strumento della conferenza di servizi (che coinvolge tutte le amministrazioni e gli enti portatori di interessi pubblici correlati alla realizzazione degli impianti) appositamente prevista dalla legislazione speciale ambientale con il d.lgs. n. 387 del 2003.