Piano Casa, in Consiglio passano le modifiche alla legge Regionale
Prorogata di un altro anno la possibilità di presentare istanze abilitative per gli incrementi volumetrici degli edifici residenziali e non
martedì 4 dicembre 2018
19.00
Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di modifica alla legge regionale "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio residenziale", il cosiddetto Piano Casa, con 32 voti favorevoli e l'astensione del Movimento 5Stelle.
La norma proroga al 31 dicembre 2019 il termine per la presentazione delle istanze abilitative in materia edilizia per il conseguimento degli incrementi volumetrici, nell'ottica di ampliare la platea dei cittadini interessati alle misure di sostegno all'attività edilizia. Di conseguenza viene anche differito al 1° agosto 2018 il termine di esistenza dell'immobile su cui far valere i benefici.
Un'ulteriore modifica riguarda l'ampliamento delle volumetrie per gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 metri cubi, consentito nel limite del 20% e comunque per non oltre 300 metri cubi, a condizione che venga destinata a residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure agli stessi preesistenti usi relativi all'immobile oggetto dell'intervento.
Per quanto riguarda invece gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, è stata introdotta una norma interpretativa secondo cui l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici residenziali o non residenziali, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrica o con diverse dislocazioni del volume consentito all'interno dell'area di pertinenza, secondo le disposizioni di legge.
Al fine di garantire un'adeguata conservazione ed uniformità dei profili altimetrici dei fabbricati, per gli interventi di ricostruzione può essere utilizzato il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini.
Il testo è stato emendato in Aula a seguito di alcuni emendamenti presentati dal governo e dai consiglieri Pentassuglia, Colonna, Zinni e Amati. In particolare, l'emendamento, primo firmatario Colonna, consente che la realizzazione degli interventi di ampliamento è subordinata alla verifica dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l'incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo e le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con modalità semplificata, il Comune può disporre il ricorso al permesso di costruire convenzionato. In questi casi la convenzione dovrà essere approvata con deliberazione di giunta comunale, specificando gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo abitativo. Con un altro emendamento a firma Pentassuglia è ammessa in ogni caso la realizzazione degli interventi di ampliamento nelle aree a standard urbanistici dove le NTA (Note tecniche attuative) dello strumento urbanistico generale prevedano anche la realizzazione di nuove costruzioni.
La norma proroga al 31 dicembre 2019 il termine per la presentazione delle istanze abilitative in materia edilizia per il conseguimento degli incrementi volumetrici, nell'ottica di ampliare la platea dei cittadini interessati alle misure di sostegno all'attività edilizia. Di conseguenza viene anche differito al 1° agosto 2018 il termine di esistenza dell'immobile su cui far valere i benefici.
Un'ulteriore modifica riguarda l'ampliamento delle volumetrie per gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 metri cubi, consentito nel limite del 20% e comunque per non oltre 300 metri cubi, a condizione che venga destinata a residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure agli stessi preesistenti usi relativi all'immobile oggetto dell'intervento.
Per quanto riguarda invece gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, è stata introdotta una norma interpretativa secondo cui l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici residenziali o non residenziali, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrica o con diverse dislocazioni del volume consentito all'interno dell'area di pertinenza, secondo le disposizioni di legge.
Al fine di garantire un'adeguata conservazione ed uniformità dei profili altimetrici dei fabbricati, per gli interventi di ricostruzione può essere utilizzato il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini.
Il testo è stato emendato in Aula a seguito di alcuni emendamenti presentati dal governo e dai consiglieri Pentassuglia, Colonna, Zinni e Amati. In particolare, l'emendamento, primo firmatario Colonna, consente che la realizzazione degli interventi di ampliamento è subordinata alla verifica dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l'incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo e le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con modalità semplificata, il Comune può disporre il ricorso al permesso di costruire convenzionato. In questi casi la convenzione dovrà essere approvata con deliberazione di giunta comunale, specificando gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo abitativo. Con un altro emendamento a firma Pentassuglia è ammessa in ogni caso la realizzazione degli interventi di ampliamento nelle aree a standard urbanistici dove le NTA (Note tecniche attuative) dello strumento urbanistico generale prevedano anche la realizzazione di nuove costruzioni.