Scuola, il Tar Puglia conferma la didattica "mista". Emiliano: «Molto soddisfatto»
L'avvocato dei genitori: «Stabiliti limiti d'intervento delle regioni». Il Codacons: «Tribunale dalla parte dei cittadini contro politica demagogica»
giovedì 19 novembre 2020
13.05
Il Tar Puglia ha emesso il suo verdetto: si continua con la didattica "mista". Scuole elementari e medie aperte alle lezioni in presenza, ma con la possibilità dei genitori di richiedere (in maniera vincolante) la "didattica digitale integrata" per i propri figli direttamente ai dirigenti scolastici, che devono garantire gli strumenti tecnologici necessari per la Ddi.
Il tribunale amministrativo di Bari, infatti, ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare del Codacons Lecce e di un gruppo di genitori, di fatto stabilendo che l'ordinanza regionale del 27 ottobre che sanciva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado era stata superata già il 3 novembre dal Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Resta, dunque, in vigore l'ordinanza regionale 413, che prevede la possibilità di richiedere la Ddi per i singoli studenti. L'ordinanza attuale ha valore fino al 3 dicembre, salvo aggiornamenti.
«Sono molto soddisfatto dell'ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha legittimato la didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall'ordinanza n. 413 attualmente in vigore - commenta Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie. Con l'ordinanza 413 la scuola deve mettere a disposizione di tutti gli alunni la Ddi, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta. Ci tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell'ultimo Dpcm».
Emiliano, entrando nella parte giuridica della vicenda, commenta: «La Regione Puglia, anche dopo l'emanazione del nuovo Dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l'ordinanza 413 attualmente vigente. Il Dpcm può quindi essere derogato dai presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi. Lo spirito di collaborazione col Ministero della Pubblica istruzione e la stretta osservanza del diritto ci hanno portato a una buona soluzione che nel dialogo tra le parti potrà essere ulteriormente migliorata».
L'avvocatura della Regione Puglia precisa: «Il Tar ha considerato che l'ordinanza attualmente vigente n. 413/2020 è stata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal Dpcm 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia aggiornata. Il Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali - efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 - non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell'odierna domanda cautelare essendo le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nuovo provvedimento».
Di parere diverso, anche se egualmente soddisfatto, è l'avvocato Pietro Quinto che, per conto dei genitori degli alunni pugliesi, ha impugnato l'ordinanza del 27 ottobre. «Viene fissato un principio di grande importanza che contribuisce a dare una chiave di lettura e di soluzione al conflitto sul quale si dibatte fin da quando è iniziata l'emergenza Covid, e cioè il possibile conflitto tra Stato e Regioni - ha detto Quinto. Lo spazio di intervento per le regioni vi è soltanto fino a quando, in una specifica materia, non interviene il governo centrale. Diversamente, in un settore come la scuola, che deve assicurare livelli di prestazioni uguali in tutto il territorio nazionale, si creerebbero diseguaglianze che non possono essere accettate. In questo modo vengono a conciliarsi due diritti entrambi garantiti dalla Costituzione, il diritto alla salute e il diritto allo studio che, specialmente nella provincia di Lecce, ben possono essere salvaguardati considerato che le criticità maggiori, come emerge dai dati, sono concentrate nella parte nord della regione».
Il Codacons Lecce, ricorrente davanti al Tar Puglia, commenta in una nota: «Il Tar di Bari nel dichiarare l'improcedibilità della richiesta cautelare ha confermato come l'ordinanza di fatto non c'è più perché in contrasto con il Dpcm del 3 novembre. Il Codacons non può che essere soddisfatto del risultato raggiunto: le scuole di Puglia restano aperte con facoltà dei genitori di scegliere tra didattica integrata e presenza a scuola».
La sezione salentina dell'associazione a difesa dei diritti dei consumatori «Pur non condividendo la seconda ordinanza 413 della Regione Puglia, poiché intrisa di posizioni giuridicamente inaccettabili, esprime la propria soddisfazione per l'importante risultato raggiunto perché consente che le scuole restino aperte e consente ai bambini una serena partecipazione in presenza delle lezioni. Ancora una volta - dicono i legali del Codacons Lecce, gli avvocati Antonio Carpentieri e Cristian Marchello - il Tar con una attenta e ponderata valutazione si dimostra dalla parte dei cittadini contro una politica urlata, demagogica e priva di senso».
Claudio Menga, segretario generale della Flc Cgil Puglia, e Pino Gesmundo, segretario generale della Cgil Puglia, affermano: «Il Tribunale non legittima affatto il contenuto specifico della nuova ordinanza ma chiarisce solo che è nelle competenze delle Regioni applicare ulteriori disposizioni più restrittive rispetto a quelle statali di contenimento del rischio epidemiologico. Al netto della pura analisi tecnica del dispositivo del Tribunale, noi, invece, coerentemente con quanto abbiamo affermato con forza in questi giorni, continuiamo a ribadire che il vulnus più grave inferto alla scuola pugliese consista proprio nel modello di "scuola come servizio a domanda individuale" introdotto, pericolosamente, dall'ordinanza n. 413 contro il mandato che alla scuola è affidato dalla Costituzione. Dal nostro punto di vista, quindi, la sentenza del TAR Bari rimette integralmente alla dimensione politica ogni scelta che la Regione è chiamata ad assumere. Alla luce di questa sentenza, ora più che mai, va fatta un'operazione di verità rispetto a quanto accaduto sinora: la responsabilità per la recrudescenza dei dati sulla diffusione del contagio da COVID-19, per il collasso del sistema di tracciamento delle Asl, per la saturazione dei posti letto nelle corsie d'ospedale e nei reparti di terapia intensiva, per il mancato decollo di un sistema dei trasporti dedicati ai servizi scolastici, vanno addebitate a precise scelte operate autonomamente della Regione e delle quali ora la scuola è indebitamente chiamata a pagare il prezzo più alto. Per questo valutiamo non più procrastinabile l'avvio di un tavolo istituzionale di confronto che, abbandoni la linea dello scaricabarile sulle singole famiglie di competenze che sono esclusive della scuola, rendendosi capace di guardare anche in prospettiva per rimettere, quanto prima, le istituzioni scolastiche in grado di ripartire con la didattica in presenza».
Il tribunale amministrativo di Bari, infatti, ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare del Codacons Lecce e di un gruppo di genitori, di fatto stabilendo che l'ordinanza regionale del 27 ottobre che sanciva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado era stata superata già il 3 novembre dal Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Resta, dunque, in vigore l'ordinanza regionale 413, che prevede la possibilità di richiedere la Ddi per i singoli studenti. L'ordinanza attuale ha valore fino al 3 dicembre, salvo aggiornamenti.
«Sono molto soddisfatto dell'ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha legittimato la didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall'ordinanza n. 413 attualmente in vigore - commenta Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie. Con l'ordinanza 413 la scuola deve mettere a disposizione di tutti gli alunni la Ddi, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta. Ci tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell'ultimo Dpcm».
Emiliano, entrando nella parte giuridica della vicenda, commenta: «La Regione Puglia, anche dopo l'emanazione del nuovo Dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l'ordinanza 413 attualmente vigente. Il Dpcm può quindi essere derogato dai presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi. Lo spirito di collaborazione col Ministero della Pubblica istruzione e la stretta osservanza del diritto ci hanno portato a una buona soluzione che nel dialogo tra le parti potrà essere ulteriormente migliorata».
L'avvocatura della Regione Puglia precisa: «Il Tar ha considerato che l'ordinanza attualmente vigente n. 413/2020 è stata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal Dpcm 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia aggiornata. Il Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali - efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 - non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell'odierna domanda cautelare essendo le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nuovo provvedimento».
Di parere diverso, anche se egualmente soddisfatto, è l'avvocato Pietro Quinto che, per conto dei genitori degli alunni pugliesi, ha impugnato l'ordinanza del 27 ottobre. «Viene fissato un principio di grande importanza che contribuisce a dare una chiave di lettura e di soluzione al conflitto sul quale si dibatte fin da quando è iniziata l'emergenza Covid, e cioè il possibile conflitto tra Stato e Regioni - ha detto Quinto. Lo spazio di intervento per le regioni vi è soltanto fino a quando, in una specifica materia, non interviene il governo centrale. Diversamente, in un settore come la scuola, che deve assicurare livelli di prestazioni uguali in tutto il territorio nazionale, si creerebbero diseguaglianze che non possono essere accettate. In questo modo vengono a conciliarsi due diritti entrambi garantiti dalla Costituzione, il diritto alla salute e il diritto allo studio che, specialmente nella provincia di Lecce, ben possono essere salvaguardati considerato che le criticità maggiori, come emerge dai dati, sono concentrate nella parte nord della regione».
Il Codacons Lecce, ricorrente davanti al Tar Puglia, commenta in una nota: «Il Tar di Bari nel dichiarare l'improcedibilità della richiesta cautelare ha confermato come l'ordinanza di fatto non c'è più perché in contrasto con il Dpcm del 3 novembre. Il Codacons non può che essere soddisfatto del risultato raggiunto: le scuole di Puglia restano aperte con facoltà dei genitori di scegliere tra didattica integrata e presenza a scuola».
La sezione salentina dell'associazione a difesa dei diritti dei consumatori «Pur non condividendo la seconda ordinanza 413 della Regione Puglia, poiché intrisa di posizioni giuridicamente inaccettabili, esprime la propria soddisfazione per l'importante risultato raggiunto perché consente che le scuole restino aperte e consente ai bambini una serena partecipazione in presenza delle lezioni. Ancora una volta - dicono i legali del Codacons Lecce, gli avvocati Antonio Carpentieri e Cristian Marchello - il Tar con una attenta e ponderata valutazione si dimostra dalla parte dei cittadini contro una politica urlata, demagogica e priva di senso».
Claudio Menga, segretario generale della Flc Cgil Puglia, e Pino Gesmundo, segretario generale della Cgil Puglia, affermano: «Il Tribunale non legittima affatto il contenuto specifico della nuova ordinanza ma chiarisce solo che è nelle competenze delle Regioni applicare ulteriori disposizioni più restrittive rispetto a quelle statali di contenimento del rischio epidemiologico. Al netto della pura analisi tecnica del dispositivo del Tribunale, noi, invece, coerentemente con quanto abbiamo affermato con forza in questi giorni, continuiamo a ribadire che il vulnus più grave inferto alla scuola pugliese consista proprio nel modello di "scuola come servizio a domanda individuale" introdotto, pericolosamente, dall'ordinanza n. 413 contro il mandato che alla scuola è affidato dalla Costituzione. Dal nostro punto di vista, quindi, la sentenza del TAR Bari rimette integralmente alla dimensione politica ogni scelta che la Regione è chiamata ad assumere. Alla luce di questa sentenza, ora più che mai, va fatta un'operazione di verità rispetto a quanto accaduto sinora: la responsabilità per la recrudescenza dei dati sulla diffusione del contagio da COVID-19, per il collasso del sistema di tracciamento delle Asl, per la saturazione dei posti letto nelle corsie d'ospedale e nei reparti di terapia intensiva, per il mancato decollo di un sistema dei trasporti dedicati ai servizi scolastici, vanno addebitate a precise scelte operate autonomamente della Regione e delle quali ora la scuola è indebitamente chiamata a pagare il prezzo più alto. Per questo valutiamo non più procrastinabile l'avvio di un tavolo istituzionale di confronto che, abbandoni la linea dello scaricabarile sulle singole famiglie di competenze che sono esclusive della scuola, rendendosi capace di guardare anche in prospettiva per rimettere, quanto prima, le istituzioni scolastiche in grado di ripartire con la didattica in presenza».