Votazioni e documenti di identità, alcuni chiarimenti
Chiunque sia sprovvisto di carta d'identità può chiederne il rilascio urgente, necessario non possedere alcun altro tipo di documento
sabato 3 marzo 2018
Un importante chiarimento merito al rilascio delle carte d'identità richieste per poter partecipare alla consultazione elettorale del 4 marzo. Tale rilascio avverrà solo nel caso in cui il cittadino non sia in possesso di altri documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d'identità, idonei allo svolgimento delle operazioni di voto quali ad esempio patente, passaporto. Dovrà, quindi, essere sottoscritta da parte del richiedente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si evidenzi il mancato possesso di tali documenti, previa esibizione del certificato elettorale.
Al riguardo, si evidenzia che gli elettori sprovvisti di documento di riconoscimento possono essere identificati ai seggi e quindi votare anche mediante:
· l'esibizione della carta di identità o di altro documento d'identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché i documenti stessi risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante (art. 57 del D.P.R. n. 361/1957 - Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
· l'esibizione della ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica, in quanto tale ricevuta, essendo munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, ha tutti i requisiti del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 445/2000 (Circolare Ministero dell'Interno n.2/2018)".
Al riguardo, si evidenzia che gli elettori sprovvisti di documento di riconoscimento possono essere identificati ai seggi e quindi votare anche mediante:
· l'esibizione della carta di identità o di altro documento d'identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché i documenti stessi risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante (art. 57 del D.P.R. n. 361/1957 - Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
· l'esibizione della ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica, in quanto tale ricevuta, essendo munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, ha tutti i requisiti del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 445/2000 (Circolare Ministero dell'Interno n.2/2018)".