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Attestato di Prestazione Energetica: quando serve e quando non è obbligatorio

Un approfondimento sul tema

L'APE, sigla con la quale si indica l'Attestato di Prestazione Energetica, è fra i documenti più importanti che riguardano un immobile. Si tratta di un certificato che viene compilato da tecnici competenti e che indica quali sono i consumi energetici dell'edificio. In molti casi l'attestato deve essere fornito in maniera obbligatoria, specialmente quando si tratta di affittare o di vendere una casa. In queste occasioni, se il proprietario non provvedere a far redigere l'attestato che indica la prestazione energetica dell'immobile, può incorrere anche in delle sanzioni. Oggi infatti la questione dei consumi di una casa è considerata molto importante, soprattutto per provvedere ad eventuali opere di efficientamento energetico. Ma quando effettivamente è obbligatorio predisporre l'APE? E quando, invece, non è obbligatorio? Cerchiamo di capirne di più a questo proposito.

Quando l'APE è obbligatorio

È possibile richiedere anche l'APE online e questa possibilità dovrebbe essere tenuta in considerazione nei casi in cui è obbligatorio che il proprietario della casa rilasci l'Attestato di Prestazione Energetica. Come già abbiamo specificato, secondo la normativa in vigore in Italia, è obbligatorio da parte del proprietario di un immobile presentare l'APE in caso di affitto o di vendita.

Infatti la legge prescrive che l'acquirente o l'inquilino siano messi a conoscenza dei consumi energetici dell'immobile già nella fase di trattativa. Secondo la legge, l'APE deve essere reso pubblico anche in caso di annuncio pubblicitario che riguarda la vendita dell'immobile o la sua locazione.
È molto importante esporre quella che si potrebbe definire come etichetta energetica dell'immobile, indicata dalle lettere dell'alfabeto che vanno da A+ fino a G.

L'APE è obbligatorio in caso di vendita o di affitto perché comunque spetta al proprietario il dovere di sostenere le spese per ottenere l'attestazione energetica. È chiaro anche che proprio in base ai consumi dell'immobile si prende in considerazione un altro fattore importante per aumentare il prezzo dell'affitto o della vendita.

Infatti il prezzo può variare in base ai costi per le forniture della luce e del gas e in funzione dell'emissione di sostanze inquinanti nell'ambiente. L'APE può essere alla base per mettere a punto degli interventi di riqualificazione energetica.

L'Attestato di Prestazione Energetica dura al massimo dieci anni, a patto che questa durata venga esplicitamente indicata nel certificato e se vengono rispettate tutte le norme sul risparmio energetico. In caso contrario l'APE ha la durata soltanto di un anno.

Ci sono dei casi poi in cui è obbligatorio rinnovare l'attestato, per esempio quando avvengono delle ristrutturazioni e delle modifiche di grande entità che vengono apportate all'immobile.

Quando l'APE non è obbligatorio

Ci sono dei casi in cui la certificazione energetica relativa all'immobile non è richiesta obbligatoriamente. È il caso, per esempio, degli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo. È il caso degli edifici agricoli e rurali che non hanno impianti di climatizzazione.

Non è necessario l'APE nemmeno nel caso dei fabbricati isolati che hanno una superficie totale inferiore a 50 metri quadrati. Inoltre nemmeno in caso di vendita o di locazione è obbligatorio l'APE per i ruderi, a patto che lo stato di questo tipo di edifici venga espressamente dichiarato nell'atto notarile.

Si evita l'obbligatorietà anche nel caso in cui nell'atto venga dichiarato che si tratti di fabbricati in costruzione nello stato di scheletro strutturale. Inoltre non è necessario rilasciare l'Attestato di Prestazione Energetica nel caso di edifici che non risultano compresi nella categoria sulla base della destinazione d'uso, come per esempio box, cantine, parcheggi, depositi, autorimesse, strutture che vengono utilizzate per la protezione degli impianti sportivi.

L'Attestato di Prestazione Energetica non è obbligatorio nemmeno per gli edifici adibiti a luoghi di culto o allo svolgimento di attività religiose.
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