
Politica
Il Comune di Bari non approva rendiconto. Centrodestra all'attacco
Carrieri (Lega): "Sbagliatissimo!"
Bari - martedì 29 aprile 2025
15.45 Comunicato Stampa
"In un momento in cui il Comune di Bari (e le sue partecipate) è chiamato a rendere conto del proprio operato e a garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche impiegate. È dunque sbagliatissimo non approvare il rendiconto di gestione entro il 30 aprile, come richiede la legge".
Lo asserisce il consigliere comunale della Lega, Giuseppe Carrieri, nonché vicepresidente della Commissione Bilancio.
Il rendiconto di gestione è infatti un documento cruciale, che cristallizza le performance finanziarie e operative dell'ente, e traccia le prospettive per il futuro. Non è soltanto un adempimento burocratico: ma rappresenta –a detta di tutti gli addetti ai lavori- un pilastro fondamentale del controllo di gestione negli enti locali, poiché è strumento imprescindibile per monitorare, valutare e migliorare le performance dell'ente.
Attraverso l'accurata rendicontazione delle entrate e delle spese nonché delle attività svolte nel corso dell'anno, il rendiconto offre una visione chiara e dettagliata della situazione finanziaria e operativa dell'ente, consentendo un'analisi critica e un'ottimizzazione delle risorse disponibili. Esso include una serie di informazioni rilevanti, quali le entrate e le spese effettuate, lo stato del patrimonio, i risultati finanziari e una serie di analisi e commenti che forniscono un quadro completo della situazione economica dell'ente. Costituendo peraltro strumento di trasparenza e accountability nei confronti dei Cittadini e delle istituzioni sovraordinate, che cosi' possono valutare l'efficacia e l'efficienza delle politiche e delle azioni messe in atto dall'ente locale.
È l'art 227 del TUEL a dettare le tempistiche di approvazione del rendiconto negli enti locali: "2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità."
Peraltro è sempre l'art 227 del TUEL al comma 2-bis a estendere l'applicazione del regime sanzionatorio, già previsto per la mancata approvazione del bilancio di previsione entro la scadenza di legge, al mancato rispetto del suddetto termine.
La sanzione è contenuta nell'art. 141 del TUEL, che si occupa delle ipotesi di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali. Il comma 2 dell'articolo prevede testualmente che: "(… trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".
"La sanzione prevista dall'ordinamento è pertanto assai grave - dichiara sempre Carrieri - ed assai doveroso è l'evitarla e anche il solo non rischiarla (assumendo interpretazioni più miti delle norme), in un Comune come il nostro che sino a poche settimane fa era in ansia per possibili scioglimenti legati ad altre vicende….."
Lo asserisce il consigliere comunale della Lega, Giuseppe Carrieri, nonché vicepresidente della Commissione Bilancio.
Il rendiconto di gestione è infatti un documento cruciale, che cristallizza le performance finanziarie e operative dell'ente, e traccia le prospettive per il futuro. Non è soltanto un adempimento burocratico: ma rappresenta –a detta di tutti gli addetti ai lavori- un pilastro fondamentale del controllo di gestione negli enti locali, poiché è strumento imprescindibile per monitorare, valutare e migliorare le performance dell'ente.
Attraverso l'accurata rendicontazione delle entrate e delle spese nonché delle attività svolte nel corso dell'anno, il rendiconto offre una visione chiara e dettagliata della situazione finanziaria e operativa dell'ente, consentendo un'analisi critica e un'ottimizzazione delle risorse disponibili. Esso include una serie di informazioni rilevanti, quali le entrate e le spese effettuate, lo stato del patrimonio, i risultati finanziari e una serie di analisi e commenti che forniscono un quadro completo della situazione economica dell'ente. Costituendo peraltro strumento di trasparenza e accountability nei confronti dei Cittadini e delle istituzioni sovraordinate, che cosi' possono valutare l'efficacia e l'efficienza delle politiche e delle azioni messe in atto dall'ente locale.
È l'art 227 del TUEL a dettare le tempistiche di approvazione del rendiconto negli enti locali: "2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità."
Peraltro è sempre l'art 227 del TUEL al comma 2-bis a estendere l'applicazione del regime sanzionatorio, già previsto per la mancata approvazione del bilancio di previsione entro la scadenza di legge, al mancato rispetto del suddetto termine.
La sanzione è contenuta nell'art. 141 del TUEL, che si occupa delle ipotesi di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali. Il comma 2 dell'articolo prevede testualmente che: "(… trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".
"La sanzione prevista dall'ordinamento è pertanto assai grave - dichiara sempre Carrieri - ed assai doveroso è l'evitarla e anche il solo non rischiarla (assumendo interpretazioni più miti delle norme), in un Comune come il nostro che sino a poche settimane fa era in ansia per possibili scioglimenti legati ad altre vicende….."