Scuola e Lavoro
Ritardi nel servizio assistenza specialistica, il garante dei disabili: «Grave violazione dei diritti»
Tulipani in una nota: «Costituzione sancisce principio sostanziale di uguaglianza»
Bari - giovedì 27 dicembre 2018
13.10 Comunicato Stampa
Ancora non sembra pronto a partire il servizio di assistenza specialistica nelle scuole della Puglia e della Città Metropolitana di Bari rivolto agli studenti con disabilità. Una serie di lungaggini burocratiche creano ulteriori ritardi in una situazione resa complessa dall'esternalizzazione del servizio mediante le cooperative.
Sulla questione è tornato ancora una volta Giuseppe Tulipani, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, che in una nota scrive: «Ho manifestato sconcerto e rammarico circa 'i poteri sostitutivi del Garante' in ordine alla nota vicenda che ha comportato un notevole ritardo nell'assicurare il diritto all'Assistenza Specialistica Scolastica a studenti disabili, con l'inizio temporale dell'anno scolastico 2018/19. Ho considerato incomprensibile e ingiustificata l'opinione secondo cui la vicenda, per l'interlocutore, non sarebbe inquadrabile nelle «categorie delle inadempienze e delle inefficienze, né può essere soggetta a procedure sostitutive, attesa la necessità di operare nel rispetto della normativa vigente"».
«Invero - continua Tulipani - il Regolamento Regionale n. 9/ 2017 dispone che l'Ufficio del Garante "interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti … e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi" (art. 2, comma 2 - lettera e). La nostra Costituzione, infatti, non detta un principio solo formale di uguaglianza, ma stabilisce un principio di uguaglianza sostanziale disponendo che è compito dello Stato e dei pubblici poteri rimuovere tali differenze, tramite interventi normativi diretti a prevedere forme organizzative atte a rendere accessibile a tutti la fruizione dei diritti di libertà e di eguaglianza. Questa impostazione fondamentale consente di definire l'efficacia e l'efficienza non in termini meramente formali e astratti, ma sulla base della realtà sociale, ponendosi come finalità per la realizzazione del benessere dei cittadini».
Con particolare riferimento a quanto accaduto, Tulipani cita la Corte Suprema, la quale «Ha ricordato che "Il diritto all'istruzione dei disabili è dunque ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna (Cass. ss.uu. 25011/2014)". La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha evidenziato come l'omesso o inadeguato sostegno scolastico alla disabilità configura un'ipotesi di discriminazione rilevante ai sensi della legge n. 67/2006, aggiungendo che la cattiva gestione del servizio pubblico scolastico di sostegno agli alunni disabili rappresenta una inadempienza della P.A. che ha l'obbligo di espletare la relativa potestà pubblica secondo canoni di efficienza ed equità sociale».
Duro l'attacco conclusivo del garante: «In ogni caso - scrive ancora Tulipani - anche a voler ritenere, per mera ipotesi, il mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato (avvio dei servizi di assistenza a favore degli alunni disabili) non ascrivibile alle categorie delle inadempienze e/o inefficienze, il dato oggettivo e inconfutabile che emerge dalla vicenda è il fallimento dell'azione amministrativa posta in essere dagli Enti locali interessati. Alla luce di queste brevissime considerazioni l'Ufficio del Garante dei disabili ritiene quindi che il disservizio de quo rappresenta una gravissima violazione dei diritti costituzionali e, quindi, una palese inosservanza di quanto disposto dalle norme vigenti, inquadrabile nelle categorie delle inadempienze e inefficienze».
Sulla questione è tornato ancora una volta Giuseppe Tulipani, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, che in una nota scrive: «Ho manifestato sconcerto e rammarico circa 'i poteri sostitutivi del Garante' in ordine alla nota vicenda che ha comportato un notevole ritardo nell'assicurare il diritto all'Assistenza Specialistica Scolastica a studenti disabili, con l'inizio temporale dell'anno scolastico 2018/19. Ho considerato incomprensibile e ingiustificata l'opinione secondo cui la vicenda, per l'interlocutore, non sarebbe inquadrabile nelle «categorie delle inadempienze e delle inefficienze, né può essere soggetta a procedure sostitutive, attesa la necessità di operare nel rispetto della normativa vigente"».
«Invero - continua Tulipani - il Regolamento Regionale n. 9/ 2017 dispone che l'Ufficio del Garante "interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti … e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi" (art. 2, comma 2 - lettera e). La nostra Costituzione, infatti, non detta un principio solo formale di uguaglianza, ma stabilisce un principio di uguaglianza sostanziale disponendo che è compito dello Stato e dei pubblici poteri rimuovere tali differenze, tramite interventi normativi diretti a prevedere forme organizzative atte a rendere accessibile a tutti la fruizione dei diritti di libertà e di eguaglianza. Questa impostazione fondamentale consente di definire l'efficacia e l'efficienza non in termini meramente formali e astratti, ma sulla base della realtà sociale, ponendosi come finalità per la realizzazione del benessere dei cittadini».
Con particolare riferimento a quanto accaduto, Tulipani cita la Corte Suprema, la quale «Ha ricordato che "Il diritto all'istruzione dei disabili è dunque ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna (Cass. ss.uu. 25011/2014)". La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha evidenziato come l'omesso o inadeguato sostegno scolastico alla disabilità configura un'ipotesi di discriminazione rilevante ai sensi della legge n. 67/2006, aggiungendo che la cattiva gestione del servizio pubblico scolastico di sostegno agli alunni disabili rappresenta una inadempienza della P.A. che ha l'obbligo di espletare la relativa potestà pubblica secondo canoni di efficienza ed equità sociale».
Duro l'attacco conclusivo del garante: «In ogni caso - scrive ancora Tulipani - anche a voler ritenere, per mera ipotesi, il mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato (avvio dei servizi di assistenza a favore degli alunni disabili) non ascrivibile alle categorie delle inadempienze e/o inefficienze, il dato oggettivo e inconfutabile che emerge dalla vicenda è il fallimento dell'azione amministrativa posta in essere dagli Enti locali interessati. Alla luce di queste brevissime considerazioni l'Ufficio del Garante dei disabili ritiene quindi che il disservizio de quo rappresenta una gravissima violazione dei diritti costituzionali e, quindi, una palese inosservanza di quanto disposto dalle norme vigenti, inquadrabile nelle categorie delle inadempienze e inefficienze».