Cronaca
Strage treni in Puglia, l'associazione consumatori si costituisce parte civile contro Ferrotramviaria
La richiesta è stata accolta dal Tribunale di Trani nella seduta di ieri. Si tratta di un'assoluta novità nel panorama giuridico
Puglia - mercoledì 8 maggio 2019
2.40
Altra significativa svolta nel processo per il disastro ferroviario in Puglia, che il 12 luglio 2016 causò la morte di 23 persone sulla tratta a binario unico Andria-Corato, gestita da Ferrotramviaria. All'odierna di ieri del processo in corso, con ordinanza del Tribunale penale di Trani in composizione collegiale (pres. dott.ssa Giulia Pavese, giudici dott.sse Paola Angela De Santis e Filomena Sara De Rosa) è stata accolta l'istanza formulata dal difensore dell'Acu Onlus -Associazione Consumatori ed Utenti- l'avvocato Giuseppe Losappio di estendere la costituzione di parte civile anche nei confronti della società Ferrotramviaria S.P.A imputata ai sensi del d.lgs. 231/2001. La decisione arriva in concomitanza con l'ammissione della Regione Puglia come responsabile civile.
Si tratta di una decisione pressoché inedita e comunque molto innovativa, quella presa dal tribunale tranese, che ribalta un indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea. La questione presenta un elevato grado di complessità. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di un esplicito riferimento alla persona offesa e alla parte civile nel testo del d.lgs. 231/2001 non è sintomatica della volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione del soggetto danneggiato nei confronti dell'ente. Prevale la disposizione dell'art. del d.lgs. 231/2001 secondo «Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si osservano ... in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», ivi comprese le regole relative alla costituzione di parte civile.
Si tratta di una decisione pressoché inedita e comunque molto innovativa, quella presa dal tribunale tranese, che ribalta un indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea. La questione presenta un elevato grado di complessità. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di un esplicito riferimento alla persona offesa e alla parte civile nel testo del d.lgs. 231/2001 non è sintomatica della volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione del soggetto danneggiato nei confronti dell'ente. Prevale la disposizione dell'art. del d.lgs. 231/2001 secondo «Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si osservano ... in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», ivi comprese le regole relative alla costituzione di parte civile.