Calcio
Fallimento FC Bari, il Tar del Lazio: «Ricorsi inammissibili»
La società di Giancaspro contestava il mancato rilascio della licenza nazionale e la non iscrizione alla Serie B 2018/2019
Bari - giovedì 20 giugno 2019
14.56
Il Tar del Lazio respinge dichiara inammissibili i ricorsi amministrativi presentati dalla curatela fallimentare della Football Club Bari 1908 Spa e da F.C. Bari 1908 Spa per contestare il mancato rilascio della licenza nazionale con conseguente non ammissione al campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019.
Il tribunale amministrativo ha emesso un'unica sentenza all'interno della quale ha unito le motivazioni di entrambi ricorsi, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva fra le due istanze mosse dalla società di Giancaspro prima e dopo la dichiarazione di fallimento. Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla curatela fallimentare della F.C. Bari, il Tar ha rilevato che «La mancata impugnativa nei termini della determinazione della Co.Vi.So.C. determina l'inammissibilità del ricorso avanti al Collegio di Garanzia».
Per quanto riguarda, invece, il ricorso proposto dalla F.C. Bari, il Tar ha stabilito che «A seguito del Fallimento dichiarato a gennaio 2019, il ricorso della società è inammissibile per carenza di capacità processuale in capo alla suddetta società».
Il tribunale amministrativo ha emesso un'unica sentenza all'interno della quale ha unito le motivazioni di entrambi ricorsi, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva fra le due istanze mosse dalla società di Giancaspro prima e dopo la dichiarazione di fallimento. Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla curatela fallimentare della F.C. Bari, il Tar ha rilevato che «La mancata impugnativa nei termini della determinazione della Co.Vi.So.C. determina l'inammissibilità del ricorso avanti al Collegio di Garanzia».
Per quanto riguarda, invece, il ricorso proposto dalla F.C. Bari, il Tar ha stabilito che «A seguito del Fallimento dichiarato a gennaio 2019, il ricorso della società è inammissibile per carenza di capacità processuale in capo alla suddetta società».